Diritto familiare

Matrimonio
Famiglia di fatto
Regime patrimoniale 

Spesso i futuri coniugi sono restii ad occuparsi del tema del  regime patrimoniale da attribuire alla costituenda famiglia. Forse ciò accade, sia perchè i nubendi sono immersi e presi dall’aspetto sentimentale e dall’organizzazione della celebrazione del matrimonio, sia perchè a volte ignorano che il nostro sistema legislativo offre la possibilità di adottare altri sistemi che non siano la mera separazione o comunione dei beni, bensì anche altri strumenti come il fondo patrimoniale e la comunione convenzionale, che possono spesso rappresentare e tutelare meglio gli interessi economici della famiglia.  Altri strumenti interessanti sono il trust ed il mandato senza rappresentanza, che possono regolamentare gli interessi economici anche della famiglia di fatto. E’, in ogni caso, opportuno e possibile consultare un legale per farsi consigliare anche in fase successiva alla costituzione della famiglia, poichè taluni regimi sono modificabili, taluni in parte, altri in toto.

 Crisi familiare
Separazione Divorzio

Affidamento dei figli
Assegno a favore del coniuge debole
Assegnazione della casa

In tutti i casi di crisi familiare alla quale faccia seguito la decisione di separarsi, è necessario affrontare e risolvere numerose questioni: quelle relative ai figli, al loro affidamento, alla loro collocazione, alla partecipazione di ciascun genitore al loro mantenimento, definendo altresì la percentuale di contribuzione alle spese straordinarie e cosa per esse debba intendersi. Nel caso di famiglia generata dal matrimonio, occorrerà affrontare anche le questioni relative all’eventuale assegnazione della casa, allo scioglimento della comunione materiale ed a quelle connesse al mantenimento a favore del coniuge più debole.

Nullità matrimoniale

Rito ecclesiastico

Al cliente che abbia celebrato il matrimonio concordatario, lo Studio potrà fornire una prima consulenza tramite collaboratori esterni specializzati per valutare se esistano i presupposti per promuovere il procedimento di nullità matrimoniale. All’esito della consulenza, ove decida di procedere in tale direzione, il cliente sarà seguito ed assistito nella fase giudiziale.

L’iter giuridico, appunto, prevede una prima fase di consulenza stragiudiziale (in genere 2/3 incontri con l’avvocato ecclesiastico), volta a verificare se sussistano elementi sufficienti e fondanti; in tale ultimo caso, il cliente potrà scegliere se accedere alla seconda fase, propriamente giudiziaria, che inizia con la redazione del libello introduttivo, da depositarsi presso il Tribunale ecclesiastico, competente per territorio, e si conclude con una sentenza che ha natura dichiarativa: ciò significa che il Tribunale ecclesiastico indaga su uno stato e, raggiunta la certezza morale sullo stato di quel vincolo coniugale, si pronuncia con sentenza pro nullitate o pro vinculo a seconda degli elementi che nel caso concreto saranno stati accertati. Sussistendone i requisiti, poi, la sentenza potrà essere delibata dalla Corte d’Appello competente, con le conseguenti ricadute in sede civile ai fini divorzili.

Unioni civili

Varata la Legge Cirinnà (L. 20.5.2016 n. 76), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21.5.2016, in vigore dal 5 giugno 2016. Con un unico articolo sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplinate le convivenze di fatto tra persone dello stesso sesso e di sesso diverso.

Per quanto riguarda strettamente le prime, l’ordinamento italiano ha così riconosciuto  all’unione civile tra persone dello stesso sesso il valore di una <<specifica formazione sociale>> di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Sulla carta, dunque, dal 5 giugno 2016, a <<due persone maggiorenni dello stesso sesso>> è consentito  costituire un’unione civile <<mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni>>. L’ufficiale di stato civile, come per il matrimonio, provvederà alla registrazione degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile.

Anche gli per gli “uniti” vigerà l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, l’obbligo di contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, l’obbligo alla coabitazione, la necessità di accordo sull’indirizzo della vita familiare e sull’individuazione della residenza comune ed altro.

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L’interpretazione della legge richiede competenza ed esperienza, che sono pronta a mettere a Tua disposizione utilizzando gli strumenti che il nostro ordinamento offre a tutela dei Tuoi diritti.