A 13 anni di vita della legge (n. 54 del 2006) che ha introdotto l’art. 337 quater del codice civile disponendo l’affidamento condiviso dei figli minori quale regola (principio della “bigenitorialità”), il Sole 24 ore  ha pubblicato un breve ed interessante articolo in cui riepiloga i casi <<eccezionali>> nei quali è stato disposto l’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori.

Tolte le ipotesi di adulti di riferimento giuridicamente incapaci, il denominatore comune riscontrabile tra i casi riportati è integrato dalle manifestazioni di “disinteresse” per il figlio.

Trattasi anche di fattispecie omissive concretatesi in situazioni di carenza di assistenza economica (come il mancato mantenimento)  o affettiva, ovvero nell’assenza di impegno al raggiungimento di punti di accordo con l’altro genitore (mancata cooperazione ai progetti per ristabilire un clima di serenità familiare), etc…

Ove poi il fatto -omissivo o non- rivesta i caratteri di particolare gravità, al genitore “manchevole” è stato anche tolto il potere di assumere (unitamente all’altro) le decisioni di maggiore importanza nell’interesse del figlio…

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