Il Consiglio Nazionale Forense, in un articolo redatto dal delegato della Cassa Forense Lazio, Avv. Giancarlo Lorenzetti, e pubblicato sul proprio sito, riepiloga in modo molto efficace le principali modifiche apportate all’art. 83 del “Cura Italia”  con la legge n. 27 del 29.4.2020 di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, in tema di giustizia civile, mediazione e rilascio procura, al quale si rinvia.

In sostanza, in forza dell’originario comma 3 dell’art. 83,  non sono soggetti a sospensione i seguenti procedimenti:

– le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita’, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;

– le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

– i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

– i procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilita’ incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di eta’ e salute;

– i procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero quelli relativi ad “accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale”.

– i procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, ovvero quelli relativi alle richieste di interruzione volontaria della gravidanza;

– i procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

– i procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;

– i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile (provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello ed in cassazione) e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo’ produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e’ fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia’ iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

In forza delle modifiche introdotte al comma 3 dell’art. 83 del codice di procedura civile, non sono altresì soggetti a sospensione anche i procedimenti di competenza del Tribunale dei Minorenni, quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, i procedimenti  nei quali è urgente ed indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti di famiglia,  nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela dei bisogni essenziali; nonchè sono stati inseriti  i procedimenti elettorali.

Con la legge di conversione, inoltre, è stato previsto quanto segue:

– lo svolgimento delle udienze civili  che  non richiedono la presenza di soggetti  diversi  dai  difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all’assunzione  di informazioni presso la pubblica amministrazione mediante collegamenti da  remoto,  individuati  e  regolati  con provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e automatizzati  del  Ministero   della   giustizia;

lo svolgimento dell’attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti;

salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l’operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi;

nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti dovrà essere effettuato con modalità telematica.

Molto interessanti le novità con riguardo ai mezzi alternativi e deflattivi del carico giudiziale ovvero ai procedimenti di mediazione civile, tali da agevolarne l’effettivo esperimento e la promozione, specialmente in un periodo come quello attuale e prossimo.

Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione potranno infatti svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo, gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, mediante sistemi di videoconferenza.

Infatti, in caso di procedura telematica, l’avvocato che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo.

L’avvocato potrà dunque autenticare la firma del proprio cliente anche ove questi si trovi in altra località.

Parimenti, seppure solo per il periodo di durata delle misure di contenimento, l’avvocato potrà autenticare la procura  alle liti, oltre che quella per la mediazione, facendo sottoscrivere al cliente la procura che sarà a quest’ultimo trasmessa: il cliente dovrà semplicemente stamparla, firmarla e inviarla al suo legale di fiducia, anche telematicamente o addirittura via WhatsApp, unitamente alla foto di un documento d’identità in corso di validità.

Per ogni dubbio e/o approfondimento, potete contattare lo studio attraverso l’apposito modulo contatti