Il gratuito patrocinio copre il compenso maturato dal legale che abbia assistito una parte nel procedimento di mediazione obbligatoria conclusasi con successo.

Con sentenza n. 10 del 20.01.2022, la Corte Costituzione ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell’art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia provveda alla liquidazione in favore del difensore.

La Corte, nella chiara motivazione, rileva che:

– preliminarmente <<il giorno stesso della deliberazione della presente sentenza è stata definitivamente approvata la legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata), con la quale viene conferita al Governo una delega legislativa per quanto qui interessa recante, tra i principi e criteri direttivi, quello dell’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita>>;

– tenuto conto del fatto che la previsione dell’estensione del patrocinio a spese dello Stato di cui alla delega legislativa avrà effetto dal momento della sua entrata in vigore, le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Oristano e Tribunale ordinario di Palermo meritano di essere accolte per manifesta irragionevolezza delle disposizioni e per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. sulla scorta delle motivazioni in sentenza dettagliate;

– il legislatore, nella sua facoltà e discrezionalità, avrà facoltà di valutare, <<eventualmente anche in sede di attuazione della legge delega prima richiamata, l’opportunità di introdurre, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, una più compiuta e specifica disciplina della fattispecie oggetto dell’odierno scrutinio>>.

È bene precisare che la problematica non si pone allorquando la mediazione obbligatoria sortisca esito negativo e ad essa faccia seguito il procedimento in sede contenziosa dinanzi all’organo competente a giudicare, in quanto il giudice competente potrà, su richiesta, liquidare altresì il compenso dovuto per le varie fasi del procedimento di mediazione.

A mio parere, in sostanza, rimane irrisolta la tutela del non abbiente nell’ipotesi di mediazione obbligatoria con esito negativo, in quanto il compenso del legale non è coperto dal gratuito patrocinio e, dunque, a rischio di non essere soddisfatto  nel caso in cui il cliente dovesse decidere di non proseguire in sede giudiziale.

Leggi anche l’articolo di Debora Alberici  su Italia Oggi del 21.01.2022

Foto di David Peterson