La normativa attuale, all’art. 5, comma 10, legge n. 898/70 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), prevede che l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile cessi nel caso in cui l’ex coniuge passi a nuove nozze.

La disciplina non fa, invece, alcun riferimento all’ipotesi dell’instaurazione di una convivenza more uxorio, alla quale il nostro legislatore solo con la legge n. 76/2016 (cd. legge Cirinnà) ha riconosciuto rilevanza giuridica definendo all’art. 1, comma 36, i conviventi di fatto come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”.

Le due disposizioni normative richiedono, allo stato attuale, un coordinamento che, in assenza di modifiche legislative, è al vaglio dei giudici di merito e di legittimità, essendo sempre più frequenti le ipotesi di convivenze more uxorio costituitesi in seguito a matrimoni finiti.

Cosa accade, dunque, se l’ex coniuge -già beneficiario dell’assegno divorzile- si impegna in una convivenza di fatto?

Sul tema, si è espressa la Corte di Cassazione (Sez. VI, 17 dicembre 2020, n. 28915) che ha sancito il principio secondo cui “l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, (omissis) fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge” sul presupposto che la scelta di vita dell’ex coniuge di creare una nuova unione stabile sia libera e consapevole.

In pari data, diversa sezione della Corte di Cassazione (Sez. I, 17 dicembre 2020, n. 28995), ha ribadito il principio di auto-responsabilità, in applicazione del quale la persona mette in conto quale esito della scelta compiuta”,  accettando cioè il rischio che la nuova convivenza possa cessare, “il venir meno dell’assegno divorzile e di ogni forma residua di responsabilità post-matrimoniale” dal momento che attraverso la convivenza di fatto si rescinde ogni legame con la precedente vita matrimoniale.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto opportuno rimettere gli atti al primo Presidente, al fine di compiere una rivalutazione del principio di auto-responsabilità alla luce della natura non solo assistenziale, ma anche retributiva-compensativa dell’assegno divorzile.  In sostanza, si è evidenziato che, per una valutazione adeguata della conferma o non dell’assegno in questione, è necessario prendere in considerazione e valutare le scelte che sono state compiute durante la vita matrimoniale e che hanno inciso negativamente sulla crescita professionale di uno dei due coniugi, determinando inevitabilmente una situazione in cui l’ex coniuge non è nelle condizioni di essere o divenire economicamente indipendente.

In conclusione,  si auspica che il Presidente, di ciò investito, rimetta la decisione alle Sezioni Unite affinchè queste ultime dirimano contrasti giurisprudenziali  esprimendosi sulla sorte dell’assegno divorzile nel caso in cui l’ex coniuge beneficiario intraprenda una convivenza di fatto, trattandosi di una questione di massima importanza.

Per ogni dubbio e/o approfondimento, potete contattare lo studio attraverso l’apposito modulo contatti