Il Consiglio Nazionale Forense, tenuto conto che tutti i procedimenti in materia di famiglia sono intrinsecamente connotati da urgenza di provvedere o, quantomeno, di non doversi ulteriormente dilazionare nel tempoe che la modalità che si ritiene debba essere sempre e comunque privilegiata sia quella che concede la possibilità per parti e difensori di presenziare personalmente in tribunale, laddove sia possibile, nel rispetto della tutela della salute e del diritto di difesa, ha approvato, nella seduta del 20 aprile 2020, le linee guida, frutto di una disamina delle esigenze come emerse già in diversi protocolli locali, elaborate dalla Commissione di diritto di famiglia del CNF, anche alla luce di interlocuzioni con le Associazioni di settore, in relazione ai procedimenti in materia di famiglia detti procedimenti, che tengono conto – limitatamente al periodo di emergenza e comunque non oltre la data del 30 giugno 2020 – dell’eccezionalità della situazione.

In sostanza e brevemente, i procedimenti in materia di diritto di famiglia promossi o da promuoversi dinanzi al Tribunale Ordinario territorialmente competente, che abbiano carattere consensuale, si svolgeranno mediante il deposito telematico degli atti e di dichiarazioni delle parti ove necessarie, nel caso in cui i difensori convengano sulla scelta della cd. trattazione scritta; i procedimenti che, invece, abbiano natura contenziosa, potranno svolgersi da remoto a determinate condizioni, tese fondamentalmente a tutelare la privacy e la libertà personale.

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