Se il coniuge è inadempiente all’obbligo di mantenimento, si può attivare una procedura che consente all’altro coniuge bisognoso di attingere dalla risorse messe a disposizione dalla  legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi 414-416), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2015 ed in vigore dal 1° gennaio 2016. Lo Stato, infatti, istituisce “in via sperimentale” un Fondo di solidarietà “a tutela del coniuge in stato di bisogno”, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di 250.000 euro per l’anno 2016 e di 500.000 euro per l’anno 2017.
Può farne richiesta <<il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi>> <<qualora non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento>> presentando l’istanza (esente dal pagamento del contributo unificato) nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, al fine di ottenere <<l’anticipazione di una somma non superiore all’importo dell’assegno medesimo>>. La legge dispone poi che, nei trenta giorni successivi al deposito (termine ordinatorio, la cui inosservanza non produce di per sè alcun effetto), il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, <<valuta l’ammissibilità dell’istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma>>. Il Ministero della giustizia si rivale, poi, sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato, ove non ritenga sussistenti i presupposti per la trasmissione dell’istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Per quanto riguarda l’attuazione della procedura, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dovrà emettere decreto entro il 31 gennaio 2016, con il quale adottare le disposizioni necessarie, con particolare riguardo all’individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo.